Legge 12 Ottobre 1993 n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza
- I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio
del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici, si oppongono all aviolenza su tutti
gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza
ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
- I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei
professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché
gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria
obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente
alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3. Modalità per l'esercizio del diritto
- L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della
presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
- Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza
al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività
o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
- La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata
in qualsiasi momento.
- In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione
di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della
struttura presso la quale si svolgono attività o interventi
di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
- Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere
sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti
i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno
inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della
presente legge.
Art. 4. Divieto di discriminazione
- Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi
rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della
sperimentazione animale.
- I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto,
qualora siano lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad essere
destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti,
ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione
animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
- Nelle università gli organi competenti devono rendere
facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui
è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi
sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, modalità di
insegnamento che non prevedano attività o interventi di
sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie
di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto
all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
CONSO
Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244
del 16/10/1993
Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza
alla Sperimentazione Animale per Medici, Ricercatori,
Personale Sanitario dei ruoli dei
Professionisti Laureati, Tecnici ed Infermieristici
(da allegare all'atto della presentazione della domanda di
assunzione o di partecipazione a concorso)
Al/lla ....................
Il/La sottoscritto/a ....................
(nome e cognome)
nato/a a .................... il ....................
(luogo e data)
residente a ....................
(via e città)
avendo presentato domanda di assunzione (o di partecipazione
al concorso) per il ruolo di ....................
presso ....................,
presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale"
(G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con
la sperimentazione animale ai sensi della stessa Legge n. 413,
nell'esercizio
del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici.
In fede
(firma)
Data
Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza
alla Sperimentazione Animale per Studenti Universitari
Al/lla ....................
Il/La sottoscritto/a ....................
(nome e cognome)
nato/a a .................... il ....................
(luogo e data)
residente a ....................
(via e città)
iscritto/a al .................... anno
del Corso di Laurea/Diploma in ....................
(specificare)
dell'Università degli Studi di ....................
(specificare)
numero di matricola ....................
(specificare)
presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale"
(G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con
la sperimentazione animale ai sensi della stessa Legge n. 413,
nell'esercizio
del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici,
per l'Anno Accademico ....................
(indicare l'anno)
nelle esercitazioni ....................
negli insegnamenti ....................
nella tesi di Laurea ....................
(specificare)
In fede
(firma)
Data
Ulteriori Informazioni
Le dichiarazioni vanno compilate a cura dell'obiettore
in duplice copia, e presentate all'ufficio competente o al
docente nel caso di studente universitario. Delle due copie
una sarà trattenuta mentre l'altra, opportunamente
timbrata e/o controfirmata, verrà restituita all'obiettore.
Ai fini della compilazione di una statistica nazionale,
l'obiettore può inviare una terza copia della sua dichiarazione
di obiezione a LAV-Obiezione
di Coscienza, Via Santamaura 72, 00192 ROMA (tel: 06/3973.3292,
fax: 06/3973.3462, email: lav@mclink.it)
Per ulteriori informazioni: MOUSE - Movimento Universitario Europeo
Obiettori alla Sperimentazione Animale, Borgo Allegri 66, Firenze
(tel: 055/204.505).
E' infine anche importante ricordare che:
- il Decreto Legislativo 116/92 sulla sperimentazione animale
prevede l'utilizzo di esseri viventi solo quando per ottenere
il risultato ricercato non sia possibile
avvalersi di altro metodo (Art. 4, comma 3);
- è curioso sapere che tale Decreto è stato pubblicato "due volte":
il testo originario (Suppl. ord. n. 33 alla G.U. n.40 del 18/2/1992) fra l'altro
escludeva gli esperimenti su cani, gatti e primati non umani; la rettifica
(G.U. n.294 del 15/12/92) li reintroduceva, pur sottoponendoli alle autorizzazioni
di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b.
- lo stesso Decreto recepisce solo in parte la Direttiva CEE 86/609,
in quanto prevede la pubblicazione periodica dei dati statistici relativi all'utilizzo
degli animali a fini sperimentali (Art. 15) ma l'applicazione di tale
norma ha comportato finora gravi ritardi ed omissioni e non prevede infine
la fissazione della periodicità delle ispezioni nei laboratori (Art. 17);
- lo stesso D. Leg. 116/92 è disatteso ove prevedeva come obbligo:
- (Art. 17, comma 3) la definizione di opportuni "requisiti di istruzione e
formazione adeguata" necessari per gli sperimentatori
(apposito Decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 5/3/1993),
- (Art. 18, comma 3) l'adozione da parte del
Ministero della Sanità di "misure più rigorose
nell'utilizzazione degli animali negi esperimenti" (l'apposito Decreto Ministeriale
in data 22/12/1993 non è mai entrato in vigore!),
- (Art. 4) l'istituzione di una Commissione preposta alla valutazione dei
progetti sperimentali;
- la Direttiva CEE 93/35 prevede l'abolizione dei test di cosmetici
sugli animali a partire dal 1/1/1998 e lo sviluppo, la convalida
e l'accettazione di metodi sperimentali
che non fanno ricorso ad animali (Art. 4);
- il Decreto Legislativo 270/93 obbliga gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali a provvedere all'elaborazione e all'applicazione di metodi
alternativi all'impiego di modelli animali (Art. 4, punto g);
- nel 1995 i NAS dei Carabinieri in "servizio di controllo in campo
nazionale sulla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali
o a d altri fini scientifici", in 257 ispezioni in tutta Italia hanno
registrato 128 infrazioni di cui tredici penali (incluso maltrattamento di
animali in violazione Art. 727 C.P.) in ventisei Istituti di cui quattordici
pubblici, segnalando alla Magistratura ventidue persone di cui cinque
all'Autorità Giudiziaria e sequestrando mangimi e specialità
veterinarie fuorilegge. Un Istituto pubblico e tre industrie sono risultati
recidivi a distanza di due anni dal precedente blitz.
Per ulteriori informazioni sulla tutela dei diritti animali in Italia,
leggi, competenze e possibilità di intervento, si consiglia la lettura di:
- S. Apuzzo, "ANIMALI A(r)MATI", Collana Instant Book Millelire, N.3,
Stampa Alternativa, 1994.
Per approfondimenti sul tema della vivisezione e degli approcci alternativi, può essere utile consultare il sito Web della Fondazione Hans Ruesch.
 
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